Lavori elettrici in bassa tensione: documento INAIL Sicurezza e Formazione

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Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha realizzato il documento “Lavori su impianti elettrici in bassa tensione”, atto a chiarire gli obblighi di legge, in merito alle procedure di lavoro, alle persone coinvolte e alla valutazione dei rischi.

Nel documento è sottolineato che nella norma CEI 11-27 (IV edizione) il rischio inerente i lavori elettrici è stato correlato con la zona di lavoro “definita in base alla distanza dalle parti attive non protette (o non sufficientemente protette)”. E ai fini pratici “è definito lavoro con rischio elettrico qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del Testo Unico.” Queste distanze sono descritte all’interno della nuova norma col simbolo DA9.

Viene ricordato poi che il lavoro con rischio elettrico “si suddivide in lavoro non elettrico e lavoro elettrico. Il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9. Il lavoro elettrico si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora fuori tensione su tali parti”, e soprattutto che il lavoro elettrico deve essere eseguito da: PES (“persona esperta” in ambito di lavori elettrici) o PAV (“persona avvertita” in ambito di lavori elettrici), ovvero, qualora non sia lavoro sotto tensione, da PEC (“persona comune, cioè non esperta e non avvertita, in ambito di lavori elettrici”) sotto la supervisione di PES, o da PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV.

Il materiale INAIL informa che è da ritenersi supervisione “un complesso di attività, svolte prima di eseguire un lavoro, al fine di mettere i lavoratori in condizioni di operare in sicurezza senza ulteriore necessità di controllo”.

Per quanto concerne la formazione nell’ambito dei lavori elettrici, la norma 11-27 afferma che, in caso di rischio elettrico, “nessun lavoro deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione, dove per formazione si intende l’insieme delle iniziative che conducono il soggetto a possedere:

– conoscenze teoriche,

– abilità esecutive e

– capacità organizzative (nonché effettuare valutazioni e prendere decisioni), sufficienti a permettere di compiere in piena sicurezza le attività affidate (CEI 11- 27 punto 4.10)”.

La medesima disciplina determina che PES e PAV devono essere in possesso delle seguenti qualità (CEI 11-27 punto 4.15.1):

“istruzione: conoscenza dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, nonché capacità di riconoscere i rischi e i pericoli connessi ai lavori elettrici;

esperienza di lavoro maturata: conoscenza delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori elettrici e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti nello svolgimento di tali lavori;

caratteristiche personali, significative per la professione: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere affidabile il lavoratore”.

In aggiunta è chiarito che per i lavoratori dipendenti “la condizione di PES o PAV è attribuita dal datore di lavoro (con l’indicazione delle tipologie dei lavori cui si riferisce), sulla base dell’istruzione, dell’esperienza e delle caratteristiche personali significative dal punto di vista professionale (CEI 11-27 punto 4.15.2). Il datore di lavoro si avvale anche delle valutazioni del medico competente. Per i lavoratori autonomi è sufficiente un’autocertificazione basata su una documentazione idonea (CEI 11-27 punto 4.15.3)”.

Invece relativamente all’attività formativa per PES e PAV, il documento analizza diverse peculiarità della formazione per i lavori sotto tensione. La norma CEI 11-27 richiede, come requisito per poter eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione, l’idoneità ai lavori su sistemi di Categoria 0 e I.

A titolo esemplificativo si ricorda che l’azione formativa “si sviluppa comprendendo corsi tradizionali o multimediali, addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo. Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti. La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori non ultima la valutazione della preparazione scolastica e dell’esperienza pregressa”.

Nello specifico, relativamente alla bassa tensione “(sistemi di Categoria 0 e I, cioè, per chiarezza, fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.), è raccomandata, comunque, una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 ore (CEI 11-27), oltre alla preparazione pratica (livello 1B)”.