Modifiche al DM 246/1987 Antincendio in edifici di civile abitazione

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Il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 determina un’aggiornamento dell’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 contenente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Quanto previsto dal DM 25/1/2019 è relativo agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto secondo le modalità previste dall’art. 3.
Il Decreto sarà vigente dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 5 febbraio 2019.

Il decreto, alla luce dell’evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi verificatasi nell’ultimo trentennio (soprattutto per le misure relative alla gestione della sicurezza in condizioni ordinarie e in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili), integra la disciplina con idonee misure di esercizio rapportate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici.

Come detto l’allegato 1 al DM 25/1/2019 interviene sulle norme tecniche presenti nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».

Attenzione particolare (art.2) è riservata ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di cui al D.P.R. n.151/2001, che devono essere verificati, avendo specifici obiettivi ivi indicati.

Attendendo la definizione dei metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, il Ministero, al fine di raggiungere questi obiettivi, indica la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 come utile riferimento progettuale.
Le indicazioni sui requisiti non ineriscono gli edifici di civile abitazione per cui, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Quindi gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 devono essere adeguati a quanto previsto dall’allegato 1 del decreto, entro i seguenti termini:

  • – due anni dalla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019, per le disposizioni inerenti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  • – un anno dalla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019, per le restanti disposizioni.Mentre relativamente agli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve essere trasmesso l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (di cui all’art. 5 del DPR n.151/2011) al Comando dei vigili del fuoco.