Nuovo Decreto 22 gennaio 2019 su Schemi posizionamento segnaletica cantiere stradale

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Come noto il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. del 10 luglio 2002 -Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 226 del 26/09/2002) “è diretto ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea. Ha lo scopo di rappresentare attraverso numerosi esempi pratici le modalità di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea definita all’art. 21 del nuovo Codice della Strada e regolamentate dagli art. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice”.

Ora, all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019 ha trovato pubblicazione il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, attuativo dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

“Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
individua le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare, sono state aggiornate le previsioni del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013, che viene contestualmente abrogato.”

Il provvedimento, che ha necessitato anche del parere della Conferenza Stato – Regioni, è formato da 6 articoli e 2 allegati tecnici.

“La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell’INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, è chiamata a definire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, i criteri e le modalità per la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, tenuto conto della competenza delle diverse Amministrazioni interessate.”

In aggiunta è stabilita una revisione periodica (cadenza almeno triennale) delle disposizioni e delle procedure previste dal decreto, quando necessario, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali.

“I due allegati tecnici individuano, da una parte, i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di
segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, descrivendo le procedure da seguire nello svolgimento delle attività oggetto di regolamentazione (all. I), dall’altra, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività oggetto del decreto, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dell’addestramento (all. II).”