Beneficio risparmio energetico anche mancando comunicazione a Enea

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La Risoluzione n.46/E fornita dall’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il bonus risparmio energetico è mantenuto anche mancando la comunicazione all’ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico.

Si ricorderà come a partire dal 1° gennaio 2018 vige l’onere di comunicare all’Enea specifiche informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per godere della detrazione al 50% prevista dall’art. 16-bis del T.U.I.R.
La trasmissione interessa esclusivamente gli interventi edilizi e tecnologici che determinano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), a patto che siano connessi ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Sono escluse le informazioni inerenti agli altri interventi che non determinano risparmio energetico, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie.

L’Amministrazione Finanziaria può affermare che: “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non e` prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.

A detta della Risoluzione gli oneri da soddisfare  per ottenere l’agevolazione sono fissati dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41: l’art. 4 in particolare presenta l’elenco tassativo dei casi di diniego della detrazione, tra i quali è esclusa la mancata o tardiva trasmissione all’ENEA, come anche la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, è prevista dall’art. 16 D.L. n. 63/2013.