Proroga per l’adeguamento alle norme di scurezza antincendio per i rifugi alpini al 31 dicembre 2019.
Il Senato nella seduta dello scorso 6 agosto ha dato parere favorevole alla proroga dei termini, per l’adeguamento alla normativa antincendio del termine di cui all’art. 38, comma 2, del Decreto Legge 69/2013.
L’art.38, norma espressamente indicata dalla proposta emendativa del Senato, stabilisce che i soggetti li enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Su tale disposizione, era già intervenuta una proroga del termine, con l’art. 5, comma 11-quinquies, del Decreto Legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/2017), ove si era previsto, appunto
per i soli rifugi alpini, che il termine di cui all’articolo 38, comma 2, citato fosse prorogato al 31 dicembre 2017.