Il Senato nella seduta dello scorso 6 agosto ha dato parere favorevole alla proroga dei termini, dal 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e locali adibite a servizi scolastici e ad asilo nido.
Vengono aggiunti i commi 3-bis e 3-ter all’art. 6 del D. Legge 91/2018, recante proroga di termini in materia di istruzione ed università. Con il comma 3-bis, si differisce (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Con il comma 3-ter si differisce (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e locali adibiti ad asilo nido, nei casi in cui a ciò non si sia già provveduto.
Si ricorda che l’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015.
Successivamente, l’art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (convertito in L. 21/2016) ha disposto che l’adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 10-bis del D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Il decreto del Ministro dell’interno è stato adottato, di concerto con il MIUR, il 12 maggio 2016 (D.I. 12 maggio 2016). Il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio è stato prorogato, nei casi in cui a ciò non si fosse già provveduto, al 31 dicembre 2017 dall’art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) oggetto di novella con la proposta emendativa in oggetto.