L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risposta n. 84 del 26 novembre 2018, hachiarito la propria posizione relativamente all’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore IVA accertata in capo al fornitore (cedente/prestatore), qualora ci sia la perdita dello status di soggetto passivo da parte del cliente (cessionario/committente).
Nello specifico, l’Ente precisa che, se dovesse verificarsi il mancato pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente del bene o del servizio, l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’IVA pagata all’Erario, ma non incassata, sarebbe quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica.
Nel caso in oggetto, comunque, questa eventualità è impossibile in conseguenza della cancellazione della società cessionaria dal registro delle imprese, che ha determinato la perdita della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Pertanto, il diritto di rivalsa, sebbene riconosciuto in teoria, non è più giuridicamente esercitabile dal fornitore.