Rimborsi prioritari per raffinerie

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Cominciati i rimborsi prioritari per raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici che hanno versato in eccedenza. Il nuovo testo del Decreto Fiscale, così come modificato dalle Camere in sede di conversione in legge (L. 136/2018), riconosce agli stessi la priorità. Infatti questo è quanto previsto dal nuovo comma 9-bis inserito al rinnovato art. 9 “Irregolarità formali”.

I rimborsi prioritari sono riconosciuti a favore dei soggetti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli all’adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all’art. 1 del Regolamento adottato con il Decreto del MEF n. 169 del 2009, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all’art. 23, comma 2, del testo unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo art. 23.

La nuova regola stabilisce l’erogazione prioritaria dei rimborsi, relativi ai versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti sopra descritti.

La nuova disciplina si applica ai rimborsi erogabili a partire dal 19 dicembre 2018, con tetto di 10 milioni di euro annui per ogni soggetto.