Sublocazione veicoli per trasporto rifiuti

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La Circolare n.1/2019 del 28 gennaio il Comitato Gestori Ambientali risponde ad un quesito in materia di “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori”.
Il caso in esame è quello di una sublocazione di veicolo per il trasporto di cose di cui si richiede l’iscrizione. Nello specifico il quesito è se lo stesso ricada o meno nei divieti previsti dalMinistero Infrastrutture (Circolare n. 5681/2015) e del Comitato Gestori (Circolare n.345/2015).

La Circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 contiene il divieto di disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione nell’intenzione di evitare fenomeni di elusione della disciplina relativa alla disponibilità dei veicoli in capo alle imprese debitamente autorizzate: il divieto interessa l’eventualità in cui ci sia la cessione in locazione di veicolo ad impresa di trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza conducente.

Al contrario nella vicenda al centro del recente quesito, il veicolo è utilizzato per trasporto di cose in conto proprio e, essendo un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, è incluso nella previsione stabilita dall’art. 83, comma 2, ultimo periodo, del Codice della strada, secondo cui questi veicoli sono esenti dalle norme della legge n. 298/1974 e dalle norme sul possesso dei titoli autorizzativi.

Ne consegue pertanto che “l’attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel già menzionato limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi; l ‘utilizzo di tale veicolo, pertanto, è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del Codice civile e del Codice della strada”.

Nel caso in esame, poi, realizzandosi la prima locazione tra due imprese di noleggio (e non tra due imprese che svolgono attività il trasporto di cose in conto proprio) è escluso il divieto di sublocazione di cui al punto l, secondo periodo, della circolare del Comitato nazionale prot. n. 345 del 30 aprile 2015.