I giudici di Piazza Cavour, attraverso la Sentenza n. 3351/2017 (Sezione IV), si sono espressi sul tema del ruolo di vigilanza del Datore di lavoro e la differenziazione del comportamento negligente del lavoratore.
Il caso della contesa riguarda le lesioni gravi occorse a D.M., mentre si trovava sul piano di calpestio di un soppalco (altezza superiore a due metri), durante i lavori su un muretto; lo stesso precipitava al suolo perdendo l’equilibrio anche in virtù della mancanza di qualsivoglia misura di protezione sia collettiva che individuale.
Il presidente e consigliere delegato della società, capo cantiere e datore di lavoro venne condannato sia dal Tribunale di Brescia che dalla Corte d’Appello per lesioni personali colpose per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:
18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Il Datore di Lavoro nello specifico: “non metteva a disposizione, non disponeva, né pretendeva l’uso da parte dei lavoratori addetti, di attrezzature e di opere provvisionali in grado di prevenire e proteggere dal rischio di caduta dall’alto. Oltre a ciò, nel capo di imputazione si rileva che nel piano operativo di sicurezza (POS) elaborato dalla società XXX s.r.l., per il cantiere teatro del sinistro, risultava assente la valutazione del rischio di caduta nel vuoto connesso con la lavorazione di costruzione del muretto sul richiamato soppalco, privo di parapetti”.
La Corte d’Appello escludeva l’ipotesi del comportamento abnorme del lavoratore, in quanto il Datore di Lavoro era presente sulla copertura dell’edificio per altre mansioni, ritenendo difficile che i dipendenti “avessero iniziato ad eseguire una lavorazione non corrispondente alle direttive ricevute”; la Corte evidenziava anche l’assenza di opere provvisionali (anche da installare) all’interno del cantiere al momento dell’infortunio.
Nel merito la Cassazione ha ribadito in Sentenza quanto già evidenziato dalla Corte di Appello i cui èprincipi di giudizio si sono appellati alla giurisprudenza relativa alla vigilanza del Datore di Lavoro anche nel caso di condotta negligente e quindi colposa del lavoratore.
“le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni” e “che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento”
Pertanto è definito comportamento negligente del lavoratore quello “che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro” ma che comunque non risparmia il Datore di Lavoro ed i soggetti preposti alla verifica, controllo e applicazione delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa.