Resa disponibile la lettera di messa in mora contenente le motivazioni addotte dalla Commissione Europea per aprire una procedura d’infrazione sul Codice appalti italiano.
Dopo la ricezione della lettera di messa in mora spedita da Bruxelles, l’Italia ha a disposizione 2 mesi per dare risposte efficaci e evitare che la procedura d’infrazione prosegua il suo iter: infatti il rischio è quello di pesanti sanzioni.
La lettera nello specifico precisa:
“la mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, vale a dire la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.”
I rappresentanti continentali hanno evidenziato disposizioni non conformi in diversi articoli del dlgs n. 50/2016 (Codice appalti), poi modificato dal dlgs n. 564/2017, e nell’articolo 16, comma 2-bis, del dpr n. 380/2001.
Nel dettaglio si sottolinea la violazione di norme inerenti il calcolo del valore stimato degli appalti:
- – Violazione dell’articolo 5, paragrafo 8, primo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nonché dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, e dell’articolo 16, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/25/UE
- – Violazione dell’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE in relazione alle opere di urbanizzazione nonché la violazione di norme inerenti i motivi di esclusione:
- – Violazione dell’articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE e dell’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE
- – Violazione dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 38, paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE poi si rileva la violazione di norme riguardanti il subappalto e l’affidamento sulle capacità di altri soggetti
- – Divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico
- – Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti
- – Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore
- – Divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto
- – Divieto i) per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto, ii) per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara e iii) per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara
- – Divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse”
Infine la violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse
“La Commissione osserva che la disposizione di cui all’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo 50/2016, la quale non figura nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l’articolo 69, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE e con l’articolo 84, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/25/UE in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni.”La Commissione Europea afferma che il quadro giuridico italiano si allontani dalle disposizioni del diritto UE:
- – Direttiva 2014/24/UE
- – Direttiva 2014/25/UE
- – Direttiva 2014/23/UE.