Licenziabilità di chi non partecipa a formazione per la sicurezza

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La Suprema Corte, mediante la sentenza del 7 gennaio 2019, la n. 138, ha stabilito che chi non partecipa alla formazione per la sicurezza, è per questo licenziabile.

Pertanto è stato respinto il ricorso di un lavoratore, licenziato per non aver partecipato a un corso aziendale (obbligatorio) in materia di prevenzione.

Ne consegue che la lettera di licenziamento è ritenuta legittima.

Si sottolinea la linea di principio per cui la tutela della propria incolumità è un dovere, così come è stato sancito dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008), nonché che non aderire alla formazione in materia sicurezza fa decadere il rapporto di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore.
Sopravvenuti questi due presupposti, è valido il licenziamento per giusta causa.