Il Ministero della Salute ha reso pubblica la nota del 20 febbraio 2019, la quale descrive le indicazioni in merito all’etichettatura dei prodotti disinfettanti commercializzati.
Il documento ministeriale specifica che gli articoli i quali hanno, in etichetta, indicato un’azione disinfettante, sono classificabili come biocidi. Analogamente accade per gli articoli definiti dal termine “sanitizzante/sanificante”.
Questi prodotti possono essere quindi commercializzati solo dietro autorizzazione del Ministero della Salute o della Commissione Europea e presentando in etichetta:
“PRODOTTO BIOCIDA (PT-…) AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n. /…./00…./AUT (ai sensi del Reg.UE n. 528/2012);
oppure:
Presidio medico chirurgico Registrazione n…………del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)”.
Tutto quel che non riporterà le diciture sopra indicate non potrà essere considerato disinfettante/biocida, bensì detergente.