A partire dal primo marzo sono vigenti le linee guida n. 13 per quanto riguarda le clausole sociali negli appalti pubblici ad alta intensità di manodopera (esclusi quelli di natura intellettuale).
Infatti, l’Anac ha approvato, ricorrendo alla delibera n. 114/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50/2019, le linee guida n. 13 (in consultazione dalla primavera del 2018) che trattano l’obbligo (o facoltà) di inserire clausole sociali nei contratti di appalto, a tutela dell’occupazione.
Le linee guida sono poste in relazione a quanto sancito dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici (dlgs 50/20196), ovvero che le stazioni appaltanti inseriscano negli atti di gara specifiche clausole per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato:
“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.”
Le linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del dlgs 50/2016, presentano così le indicazioni in tema di procedure di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, da considerare comunque non vincolanti.
Nello specifico si riferiscono a:
- finalità e contesto normativo
- ambito di applicazione
- l’applicazione delle clausole sociali
- il rapporto con i contratti collettivi
- conseguenze del mancato adempimento.
L’Ente sottolinea che l’onere di inserimento delle clausole sociali interessa i contratti di servizi e lavori ad alta intensità di manodopera (i servizi ad alta intensità di manodopera sono considerati quelli nei quali il costo della manodopera ammonta ad almeno al 50% dell’importo totale del contratto).
Il materiale in oggetto rende inoltre noto che sono esclusi dall’ambito di applicazione oggettivo (appalti di lavori e servizi), i servizi di natura intellettuale:
“che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza.”
Quindi le stazioni appaltanti possono includere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, eccezion fatta (oltre ai servizi di natura intellettuale) per:
- gli appalti di fornitura;
- gli appalti di natura occasionale.
Confermata la possibilità per la stazione appaltante di estendere l’applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all’obbligo, a patto che non siano escluse ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici.
Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti esplicitano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale, qualora si realizzi l’obbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi.
Qualora ci sia stata la mancata accettazione della clausola sociale si impone l’esclusione dalla gara; esclusione che però non è fondata nel caso in cui l’operatore economico dimostri il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.
Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse o penali commisurate alla gravità della violazione.
Il documento presenta anche le previsioni inerenti la compatibilità con le disposizioni dettate dai contratti collettivi e le clausole di assorbimento del personale dell’azienda uscente.