La sentenza n. 6260 del 2019, pronunciata dai giudici del Palazzaccio ha stabilito che in tema di controversie inerenti l’esposizione ad amianto “il danno morale va provato separatamente”.
Ecco i fatti di causa.
Il Tribunale di Massa, con separate sentenze nn. 337—376-353-384 e 354 del 2014, aveva accolto le domande proposte dai sigg.ri …, …,. …., già dipendente della … s.p.a., tese ad ottenere il risarcimento del danno morale derivato ai ricorrenti dalla esposizione lavorativa all’amianto; inoltre aveva riconosciuto a …, …, …, e …. Il diritto al risarcimento del danno biologico a seguito di accertamento medico legale del nesso causale tra la malattia denunciata e l’esposizione all’amianto e rigettato le analoghe domande del … perché la c.t.u. aveva negato la presenza di patologie anche solo psichiche derivanti da tale esposizione. Aveva, infine, rigettato le domande di tutti i ricorrenti relative al risarcimento del danno esistenziale perché prive di specifiche allegazioni e di prova.
La Corte d’appello di Genova con la sentenza n. 119 del 2015, su appello principale della datrice di lavoro ed incidentale degli ex lavoratori, ha riformato in parte le sentenze impugnate, rigettando le domande di risarcimento del danno morale; ciò dopo aver condiviso quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla affermazione che il danno esistenziale va distinto da quello morale stante la diversità e specificità del pregiudizio realizzato nelle due ipotesi, ma rilevando l’assenza di sufficiente allegazione e prova dell’effettiva sussistenza di tale posta di danno.
La Corte ha, in sintesi, ritenuto che: a) doveva escludersi la sussistenza di danno morale da reato (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) in ragione del definitivo accertamento della mancanza di lesione della integrità psicofisica dei ricorrenti pur essendo integrata la condotta colposa della datrice di lavoro che aveva violato le regole precauzionali di cui agli artt. 4, 19, e 21 del d.P.R. n. 303 del 1956 e, quindi, l’art. 208 c.c.; b) i ricorrenti si erano limitati a dedurre la sofferenza e, quindi, il danno morale, facendoli derivare tanto dalla consapevolezza di avere lavorato in un ambiente nocivo che dalla malattia e dalla morte dei colleghi di lavoro, ma tale sofferenza, neanche in via di mera allegazione, era stata affermata come concretamente generatrice di effettiva compromissione dei beni primari della persona per cui il danno morale era stato prospettato erroneamente come inevitabile conseguenza della mera violazione del disposto dell’art. 2087 c.c.; c) analogamente, quanto alle domande di risarcimento del danno esistenziale, difettavano le necessarie allegazioni, oltre che le prove, dell’effettivo sconvolgimento delle normali abitudini di vita e della perdita di concentrazione e svogliatezza lamentata nei ricorsi, risultando non utili neanche in via di mera presunzione; d) le decisioni del Tribunale relative alle domande di risarcimento del danno biologico laddove integralmente respinte ovvero accolte solo in parte, dovevano essere confermate in piena condivisione con gli accertamenti medico legali espletati in primo grado che erano stati correttamente valutati.
I sig.ri …, …, …, …., e … hanno proposto ricorso per le cassazione della sentenza, affidato a due motivi comuni a tutti i ricorrenti ed un terzo relativo alle posizioni di … e …, al quale ha opposto difese la società … s.p.a. con controricorso.
Per quel che qui interessa, con il primo motivo i ricorrenti contestavano il fatto che la Corte d’appello aveva negato, per mancanza di prove, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo la sussistenza sia del danno morale che di quello esistenziale.
La Corte Suprema riteneva infondato tale motivo così argomentando la sua decisione: a) Le Sezioni Unite dell’11.11.2008 n. 26972, nel definire la consistenza e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere chiarito che, al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, ha respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto (danno-evento) che la variante costituita dalla affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa; inoltre, si è osservato che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo. b) Riguardo ai mezzi di prova del danno, le Sezioni Unite hanno precisato che mentre per il danno biologico comunemente si ricorre all’accertamento medico legale, per il pregiudizio non-biologico, in quanto relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, però, il principio che “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”. c) Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Genova non ha negato la rilevanza, ai fini della prova del danno non-biologico, delle presunzioni ma ha affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza e al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi. d) Il ragionamento della Corte di merito, che ha evidenziato che la mancata allegazione di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova per presunzioni, appare, pertanto, corretto in punto di diritto; tra le possibili circostanze indizianti, la cui allegazione ha ritenuto carente, la sentenza impugnata ha effettivamente indicato, come il ricorrente lamenta, le malattie psicosomatiche – che hanno autonoma valenza di danno risarcibile per violazione dell’art. 32 C. piuttosto che rilievo indiziante – ma trattasi di un richiamo meramente esemplificativo e contenuto in un passaggio della motivazione in cui la Corte di merito in premessa ha correttamente ribadito il principio della risarcibilità del danno morale soggettivo anche in mancanza di una lesione della integrità psicofisica. e) La decisione risulta, dunque, corretta e fondata in punto di diritto, mentre, il giudizio di fatto circa la genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova ed il mancato raggiungimento della prova è impugnabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ovvero con la allegazione di un fatto specifico non esaminato nella sentenza impugnata, cosa non avvenuta nel caso di specie.
La Corte Suprema rigettava il ricorso proposto dai lavoratori.