Attesa eliminazione doppio binario per codice prevenzione incendi

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Attraverso la circolare n. 361/XIX Sess./2019 il CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, presenta la propria posizione in relazione all’approvazione da parte del CCTS, Comitato Centrale Tecnico Scientifico, delle modifiche al dm del 3 agosto 2015 che stabiliscono la cancellazione del doppio binario per le ex attività non normate.

Nel corso della seduta del CCTS del 21 febbraio hanno trovato approvazione le modifiche al Codice di prevenzione incendi che includono la fine del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Come noto, tali modifiche saranno vigenti 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, e determinano il termine del cosiddetto periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Le attività soggette alle modifiche saranno 42, esposte nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

Le RTV attuali che invece, risulteranno, al momento, escluse da tale obbligo sono:

  • uffici
  • autorimesse
  • scuole
  • alberghi
  • attività commerciali

Per queste l’uso del Codice rimarrà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L’obbligo interesserà le attività di nuova realizzazione, nonché le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti nel caso in cui le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Gli aggiornamenti chiariscono anche che le disposizioni presenti nel Codice possono rappresentare un riferimento per le attività non soggette, come anche per le attività soggette non incluse nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al DPR n. 151/2011.

Novità

Il decreto del 21 febbraio prevede l’introduzione di due elementi:

  • l’estensione del campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell ‘allegato I al DPR n. 151/2011). Nel dettaglio si evidenziano:
  • l’introduzione dell’attività 69: l’emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicazione del Codice
  • l’introduzione dell’attività 72, legata all’RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.
  • l’introduzione dell’attività 73

 

  • l’essere obbligati all’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi“. Il decreto di modifica opera sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, trasformandolo in coattivo in determinati frangenti:
  • il Codice deve applicarsi necessariamente a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione e non dotate dì RTV “di nuova realizzazione“;
  • il Codice deve applicarsi agli interventi di modifica di attività esistenti, purché le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da operare;
  • relativamente agli interventi di modifica non rientranti nel caso b), è possibile continuare ad applicare i criteri generali dì prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività;
  • il Codice ha la possibilità di essere un riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell’allegato I, sia per quelle non ricadenti nell’allegato I)
  • per le attività aventi RTV, è possibile scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.