I giudici di legalità, mediante la Sentenza Sez. Lav., 13 marzo 2019, n.7172 sono intervenuti sulla valutazione della qualifica dell’RSPP, concentrandosi sulla natura della sua attività di “studio e ricerca” che concorre al perseguimento degli obiettivi aziendali e che necessita di elevate competenze.
Quindi gli Ermellini si sono occupati dell’inquadramento contrattuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La Suprema Corte presenta diversi interessanti principi relativamente alla natura, alla rilevanza e alla finalità delle funzioni svolte dall’RSPP, tra cui quello – preminente e ancor più rilevante se si pensa che viene espresso nell’ambito di una valutazione sulla qualifica professionale dell’RSPP – secondo cui “il complesso di tali funzioni, seppure di ordine consultivo e non operativo, con assoggettamento […] anche a responsabilità penale di ordine omissivo per violazioni correlate alla posizione di garanzia, concorre anch’esso al perseguimento degli “obiettivi aziendali”, non potendo tale locuzione essere astretta ad un significato di ordine solo economico-produttivo, atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno degli obblighi primari dell’imprenditore alla luce dell’art.41 Cost.”
Per quanto riguarda le competenze, la Corte precisa che “i soggetti cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa devono necessariamente possedere capacità, esperienze e conoscenze che esulano dalle ordinarie competenze affidate ad un lavoratore che espleta attività tecniche, ancorché connesse ad un elevato livello di esperienza e professionalità.”