La Suprema Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 7636/2019, ha fornito nuovi chiarimenti riguardo la modalità di determinazione del compenso al CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio.
l pronunciamento prende avvio dal decreto di liquidazione delle competenze di un CTU per l’espletamento del suo mandato in una causa di responsabilità medica e l’opposizione da parte delle persone tenute al versamento.
Infatti secondo l’opinione di quest’ultime, il compenso versato al consulente risultava eccessivo, nonché del tutto illegittimo il criterio utilizzato per determinare il compenso. Da qui la richiesta di una correzione, con un’evidente riduzione del compenso liquidato al consulente tecnico d’ufficio.
I giudici del Palazzaccio ha affermato che:
- “in tema di liquidazione del compenso dovuto al CTU, qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l’ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall’art. 53 del d.P.R. n. 115/2002 (il quale si rivolge propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R.”
Per gli Ermellini, in aggiunta, bisogna considerare applicabile il seguente e consolidato principio giurisprudenziale:
- “ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale contento e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d’ufficio.”
Pertanto la Suprema Corte ribadisce due importanti principi in materia di liquidazione dei compensi al CTU:
- qualora il CTU si avvalga di specialisti, il suo compenso non deve essere calcolato come se fosse un incarico collegiale;
- la prestazione del CTU deve essere liquidata alla luce del tempo realmente impiegato e non, quindi, a seconda di quello che sarebbe solo ipoteticamente richiesto.
Tali requisiti sono chiariti, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF) e sono presenti in modo da semplificare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.