All’interno della Gazzetta Ufficiale ha trovato pubblicazione il cosiddetto Decreto Sblocca-Cantieri: ossia il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
Come si ricorderà, durante il Consiglio dei Ministri furono anticipati gli argomenti del provvedimento, pensato per semplificare le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, alla luce anche dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il decreto è composto da 30 articoli e 2 allegati (con l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici passati) ed è diviso in tre Capi dedicati rispettivamente a:
- “Norme in materia di contratti pubblici” (Capo I),
- “Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’Area Etnea” (Capo II)
- “Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017” (Capo III).
Nel Capo I ci sono le principali modifiche al Codice degli Appalti mentre le modifiche alle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa sono tutte nell’art. 2. La semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche prevista in art.3 incide sul DPR 380/2001 (art.65, 67,93 e introdotto il nuovo Art. 94-bis).
Diverse le novità introdotte dal Decreto, quali ad esempio:
- la nascita di un regolamento unico (previsto all’articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n.50/2016) in cui saranno raccolti i provvedimenti attuativi del Codice dei contratti;
- il taglio degli oneri informativi a carico delle amministrazioni;
- la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo (nuovo comma 3 bis dell’art.23);
- la semplificazione e snellimento delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario (modifica all’36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016), con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo (nuovo comma 9 bis dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016) e la cancellazione dell’onere di riportare la terna dei subappaltatori (nuovo comma 3 dell’art. 174 del D.Lgs. n.50/2016);
- per le stazioni appaltanti, la possibilità, qualora ci sia indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente (nuovo comma 3 bis all’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016);
- lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi (art.4).
Nel documento si trovano inoltre i riferimenti agli indennizzi a cittadini e imprese vittime di disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell’ex ponte Morandi a Genova, nonché per le zone simiche (art.3).
Da ultimo, snellisce la norma relativa agli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con l’introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di interventi considerati “rilevanti”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” (Art. 3 comma 1 lett d) che modifica il DPR 380/2001 introducendo l’art. 94 bis: ” Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”).
Sancite le disposizioni urgenti per il miglioramento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, ricorrendo a servizi di allarme pubblico volti alla prevenzione delle calamità e alla tutela della vita umana (si veda art. 28 del DL n.32/2019 che modifica il D.Lgs. n.259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» (aggiunge all’articolo 1, comma 1, la lettera “ee-bis).