Nuovo pronunciamento da parte della Corte di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti l’Ordinanza n. 12753 del 14 maggio 2019 ha stabilito che l’imprenditore è responsabile dell’incidente occorso al dipendente, nonostante avesse nominato un preposto per vigilare sull’osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.
Gli Ermellini hanno confermato che la delega delle funzioni di controllo non può essere invocata in sede civile per l’esclusione della responsabilità dell’amministratore della società nell’ipotesi di sinistro.
Infatti l’art. 4, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 626 del 1994 afferma che il datore di lavoro ha l’onere di fornire ai lavoratori i necessari strumenti di protezione, ma la successiva lettera f stabilisce in aggiunta che egli debba richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti. Quindi la possibilità di delegare le funzioni di prevenzione e protezione non fa decadere la responsabilità del datore di lavoro (art. 8, comma 10, d.lgs. cit.).
Pertanto, anche qualora fosse stato realmente delegato il compito di controllare il rispetto della normativa di sicurezza ad un soggetto diverso dall’amministratore della società, ciò non escluderebbe la responsabilità di quest’ultimo e della società che egli rappresenta (art. 1228 cod. civ.).
Impossibile, quindi, per il datore di lavoro, poter invocare a propria scusante, in sede civile, la delega delle funzioni di controllo e la sentenza impugnata, proprio a causa di tale errore, non ha accertato se vi furono o meno le omissioni di controllo dei dipendenti.