Detrazione fiscale caldaie a condensazione

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L’ENEA ha reso disponibile un nuovo vademecum relativo alle caldaie a condensazione, trattando gli interventi agevolati, i requisti, le spese detraibili e la documentazione da inviare e da conservare.

Il documento Enea, aggiornato al 9 maggio 2019, presenta le tipologie di intervento detraibili, i beneficiari, le spese ammissibili, la documentazione.

Nello specifico è chiarito che a beneficiare della detrazione fiscale sono i contribuenti che:

  • affrontano spese di riqualificazione energetica;
  • sono in possesso di un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Si ricorda che  al posto delle detrazioni, i contribuenti possono scegliere la cessione del corrispondente credito.
In merito alla tipologia di edifici per cui è possibile la detrazione questi devono essere:

  • esistenti alla data della richiesta di detrazione, ovvero accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • in possesso di un impianto termico.

Per quanto riguarda l’ammontare del bonus, questo consiste nel:

  • 50% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (?s) = 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
  • 65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • 65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione.

Il tetto della detrazione è fissato a quota 30.000 euro per singola unità immobiliare.

Inoltre risultano detraibili le spese:

  • di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
  • di fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
  • per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua,dei dispositivi di controllo e regolazione come anche sui sistemi di emissione;
  • per le prestazioni professionali indispensabili per la realizzazione degli interventi come anche per la documentazione tecnica necessaria.

Nel testo si analizzano, in aggiunta, i requisiti tecnici specifici che l’intervento deve possedere al fine d’esser considerato detraibile, la documentazione da inviare all’Enea, ovvero la scheda descrittiva dell’intervento, e quella da conservare a cura del cliente.