Secondo la Corte Suprema, il Comune non è obbligato a chiudere una scuola con basso indice di sicurezza sismica, a patto che siano stati programmati i lavori di adeguamento.
Grazie alla sentenza n. 21175/2019 gli Ermellini stabiliscono che le amministrazioni comunali non hanno l’imperativo di chiudere gli edifici scolastici basso rischio sismico a patto che siano già stati fissati i lavori di adeguamento sismico.
Le indagini partirono perché i rappresentanti del Comune si sarebbero indebitamente rifiutati di far chiudere la scuola per ragioni di sicurezza pubblica, mancando la dichiarazione dell’inagibilità di detta scuola materna come anche il provvedimento per l’immediata chiusura della stessa previa adozione di ordinanza urgente ex art. 54 dlgs n. 267/2000.
La posizione dei rappresentanti del Comune è incentrata sul fatto che:
- “l’immobile pur astrattamente vulnerabile in caso di terremoto, è munito di agibilità perché è stato adeguato sotto il profilo statico nel 2015. Inoltre, le pertinenti norme tecniche (NTC del 2008 e del 2013) non impongono, pur a fronte di un basso indice di sicurezza sismica, alcun obbligo di intervento, ma piuttosto un dovere di programmazione, nel caso di specie puntualmente adempiuto”.
A detta dei giudici del Palazzaccio il ricorso non è ammissibile in quanto:
- “si limita ad assumere la sussistenza in quel provvedimento di un’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, senza peraltro individuare in alcun modo i passaggi del decreto impositivo della misura ritenuti allo scopo rilevanti ed anzi prefigurando l’esistenza in quel provvedimento di un mero richiamo per relationem alla richiesta del p.m. e agli atti di indagine, tanto per quanto riguarda i profili espositivi del fatto, che per le ragioni ritenute idonee a supportare l’applicazione della misura”.
Quindi la Suprema Corte ha approvato la decisione del Tribunale che non imponeva al Comune la chiusura dell’edificio ma richiedeva solo una programmazione degli interventi di adeguamento sismico.