All’orizzonte potrebbero configurarsi criticità in materia di end of waste: infatti l’articolo 19 della legge Sblocca Cantieri, il quale identifica i riferimenti legislativi per l’applicazione dei criteri dell’end of waste nel D.M. 5 febbraio 1998, potrebbe innescare un cortocircuito normativo.
Con la conversione in legge del D.L. “sblocca cantieri”, ovvero il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ora convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» potrebbero nascer problemi leggendo la formulazione dal comma 19 dell’articolo 1 che, di fatto, identifica i riferimenti legislativi per l’applicazione dei criteri dell’end of waste:
- nel decreto del ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998;
- nei regolamenti di cui ai decreti del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
Ne conseguirebbe che la legislazione relativa al recupero dei materiali compie tornerebbe indietro di oltre 30 anni, eliminando tutte le nuove tipologie di rifiuti (come i Raee) e i processi di recupero (come biometano da rifiuti organici) successivi l’emanazione del D.M. 5 febbraio 1998.