Notificata alla Commissione europea la nuova regola tecnica per le centrali termiche oltre ai 35 kW, aggiornamento del DM 12 aprile 1996.
Si tratta di novità molto importanti in ambito antincendio per le centrali termiche oltre a 35 kW: in pratica le caldaie di condomini, scuole, attività artigianali e ristoranti.
La Commissione UE ha così ricevuto notifica della nuova regola tecnica che aggiorna il decreto ministeriale 12 aprile 1996, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.
La nuova regola tecnica – un decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno, comunque ancora provvisorio – interessa gli impianti di portata complessiva oltre i 35 kW, ossia le centrali termiche di condomini, ristoranti, edifici scolastici, laboratori artigiani, forni da pane, impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione, impianti di produzione del vapore, ecc.
Dopo la notifica il percorso legislativo europeo prevede che, in assenza di osservazioni da parte degli Stati membri, il provvedimento resti a Bruxelles fino al 5 settembre 2019, per poi concludere con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione).
Contrariamente alla precedente regola, nel campo di applicazione del decreto sono compresi anche gli apparecchi di tipo A (senza canne fumarie o dispositivi per l’evacuazione verso l’esterno dei prodotti da combustione) realizzati con diffusori radianti ad incandescenza, per cui la possibilità di installazione in luoghi soggetti ad affollamento necessita di una valutazione del rischio.
Le nuove disposizioni presenti nel decreto valgono per la progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per:
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.
Le modifiche più rilevanti trattano di:
- definizioni: per “disimpegno” sono descritte le caratteristiche di resistenza al fuoco; per “serranda tagliafuoco” è chiarito che il dispositivo di otturazione ad azionamento automatico deve essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80° C; perché un locale sulla copertura di un edificio si possa ritenere “esterno”, necessita di un nuovo requisito ovvero la soletta di posa sulla copertura deve essere realizzata con materiali di classe 0 di reazione al fuoco o di classe minima A1 di reazione al fuoco europea;
- un nuovo principio generale per le serrande tagliafuoco: “qualora le condotte aerotermiche attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell’aria, la serranda tagliafuoco dovrà essere azionata anche da impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell’ambiente servito. In ogni caso l’intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore e l’espulsione all’esterno dell’aria calda proveniente dall’apparecchio”;
- pareti esterne e superfici di aerazione di centrali termiche: infatti sono previsti incentivi con l’installazione di impianti che rivelazione delle fughe di gas;
- estintori di classe F per cucine: viene previsto l’obbligo, per le cucine dei ristoranti, con potenzialità delle apparecchiature termiche alimentate a gas superiore a 35 kW, di installazione di estintori di classe F in numero variabile a seconda della superficie di cottura da proteggere.
La nuova disciplina tecnica sarà vigente per gli impianti di nuova realizzazione e per quelli esistenti alla data di emanazione del decreto.
Da sottolineare che non è previsto nessun adeguamento per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle nuove disposizioni, anche qualora ci sia stato incremento di portata termica, a patto che sia inferiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta. Infine non è richiesta la conformità alla nuova regola tecnica anche per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a35 kW e fino a 116 kW, predisposti conformemente alla previgente normativa, anche qualora ci sia stato incremento di portata termica, a patto che risulti inferiore al 20% di quella esistente e a patto che sia realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.