Nella giornata del 23 luglio, presso l’ISA, ci si occuperà delle novità normative, e non solo, del Codice di prevenzione Incendi, in un convegno organizzato da INAIL, Vigili del fuoco e Consiglio nazionale degli ingegneri in collaborazione don il Consiglio nazionale degli degli Architetti e dei Periti industriali e dei Geometri e Geometri laureati.
Volendo evidenziarne i proficui sviluppi, INAIL – DIT in sinergia con C.N.VV.F., “Sapienza” – DICMA e C.N.I. stanno procedendo alla realizzazione di una collana di pubblicazioni, incentrate su casi studio numerici, che punta a presentare gli strumenti di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e spunti di riflessione per i professionisti antincendio.
Proprio questa è la materia di cui si discuterà all’ISA.
Il Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.), punta ad un deciso cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, capace di assicurare standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
Quindi il Codice incarna il ruolo atto al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con i parametri internazionali.
La strategia antincendio ce lo caratterizza, in dipendenza dei livelli di prestazione scelti, assicura i prefissati obiettivi di sicurezza, ricorrendo a molteplici soluzioni progettuali, grazie alla compresenza ed all’apporto delle varie misure antincendio.
Il Codice e l’eliminazione del Doppio binario
Si ricorderà che il d.m. 12 aprile 2019, modificando il d.m. 3 agosto 2015, stabilisce la cancellazione del c.d. “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei VV.F..
Nello specifico sono introdotti due elementi:
- l’ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite alcune nuove attività dell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151);
- l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”.