La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.313 del 24 luglio 2019 stabilisce che le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sono un diritto, per i titolari di reddito di impresa, solo qualora i fabbricati siano impiegati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Le Entrate hanno chiarito che sono ammessi a beneficiare della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Nella fattispecie, la società venditrice dell’immobile che ha eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni del complesso è una SGR costituita sotto forma di SPA che, in quanto soggetta all’imposta sul reddito delle società e non all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è esclusa, quindi, dai soggetti ammessi a fruire della detrazione.
Invece per quel che concerne le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è specificato che le stesse spettano anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che affrontano spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali.
Mediante esplicito riferimento ai titolari di reddito d’impresa, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica ineriscono esclusivamente i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa). Questo accade perché, dato che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è pensata per potenziare la crescita delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti mediante l’attribuzione di un beneficio.