La sentenza della Cassazione n. 28883 del 3 luglio 2019 si occupa del tema delicato del rapporto tra Vigili del fuoco e sicurezza.
Infatti operare nel corpo dei Vvf, nelle forze amate, di polizia o di soccorso non determina l’esenzione dai criteri di prevenzione. Pertanto secondo gli Ermellini è illegittimo, anche in questi ambiti “speciali”, ridurre o addirittura azzerare le garanzie previste dalla normativa in materia, a partire dal D.Lgs. n. 81/2008.
Si precisa che nel nostro ordinamento sono frequenti i casi in cui le norme lasciano spazio alla libera interpretazione. Tale situazione determina anche una errata applicazione delle norme, con conseguenze rilevanti.
Nel caso di un incidente occorso a un vigile del fuoco durante un’esercitazione, i giudici di legittimità hanno chiarito che la specificità delle forze di polizia e di soccorso può trarre in inganno, in quanto può indurre a intendere alcuni comparti lavorativi quali ambiti speciali, dove vi è la possibilità di omettere il rispetto delle norme di sicurezza.
Tale presunzione è però illegittima. Infatti, un vigile del fuoco, un agente di polizia o un militare non è un lavoratore sottoposto senza motivo a un maggiore rischio solo perché appartiene a un determinato corpo.
Dal Palazzaccio viene fatto sapere che la particolarità non può giustificare la sostanziale abrogazione di specifiche norme né l’azzeramento, o la riduzione delle garanzie riconosciute dalla legge a tutti i lavoratori, senza alcuna distinzione e con riguardo a tutti i luoghi di lavoro.