I giudici del Palazzaccio, ricorrendo alla sentenza n. 22163/2019, sono intervenuti riguardo la responsabilità, del proprietario o dell’amministratore, in caso di un incendio in un edificio durante alcuni lavori edilizi.
Nel caso di specie, il gestore di un capannone industriale di proprietà dell’Inpdap (oggi Inps) aveva commissionato dei lavori di impermeabilizzazione della copertura per l’eliminazione di infiltrazioni.
Il dipendente dell’impresa appaltatrice mantenne una condotta inadeguata e gravemente inadempiente al punto che, per il maldestro uso di una fiamma ossidrica, determinò un incendio del plexiglas di copertura del lucernario, con conseguente propagazione dell’incendio all’intera struttura.
Si sollevava, pertanto, richiesta di risarcimento, da parte di uno dei danneggiati, contro il gestore dell’edificio il quale invece stabiliva che fosse il proprietario (Inpdap) il responsabile dell’accaduto.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha, in via preliminare, chiarito la differenza tra gli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.
“l’art. 2051 considera responsabile del danno cagionato il custode, a meno che non sia provato il caso fortuito
l’art. 2053 indica il proprietario (e quindi il titolare del diritto reale o della concessione che legittima il controllo giuridico sul bene) di un edificio o di un’altra costruzione come soggetto responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, a condizione che non sia dovuta ad un difetto di manutenzione o a un vizio di costruzione.”
Per quanto riguarda la fattispecie in esame, gli Ermellini hanno escluso la responsabilità del proprietario in virtù di due ragioni:
“la responsabilità del proprietario per la rovina degli immobili può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi strutturali dell’edificio o di elementi accessori in essa stabilmente incorporati: l’impianto antincendio non ha queste caratteristiche; nei casi rimanenti sussiste la fattispecie di danno da cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c. I lavori, dai quali è derivato l’incendio e i relativi danni, erano stati affidati all’impresa appaltatrice dal gestore/amministratore dell’edificio”.
Confermando quanto stabilito dai preliminari gradi, la Corte chiarisce che i responsabili vanno individuati:
- nell’appaltatore
- nell’esecutore dei lavori
- nel committente.
In base a questi rilievi, la Suprema Corte stabilisce che il caso rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2051, ossia danno cagionato da cosa in custodia e deve essere, quindi, l’amministratore a rispondere dei danni.