La Circolare della Direzione Centrale Prevenzione n. 15406 del 15 ottobre 2019, permette al Corpo VV.F. di fornire alcune importanti indicazioni in merito all’entrata in vigore, dal 20 ottobre, del D.M. 12 aprile 2019 che introduce modifiche al Codice di prevenzione Incendi (decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.).
Nello specifico, inerisce l’eliminazione del “doppio binario” per tutte le attività non normate, quindi non provviste di una specifica regola tecnica e che, sino a questo momento, potevano godere sia dell’approccio prescrittivo che del Codice di Prevenzione Incendi, e che dalla data suddetta dovranno avere come unico riferimento normativo il D.M. 3 agosto 2015.
In merito al tema in oggetto, il Corpo VV.F. in una nota stampa precisa che il 20 ottobre stabilisce un ulteriore cambiamento radicale della prevenzione incendi che condizionerà in positivo i tempi e i costi per l’avvio delle attività:
“L’applicazione del Codice, alla progettazione di tutte le attività “non normate”, amplia la possibilità di ricorrere alla nuova strategia progettuale proporzionata alla valutazione del rischio per realizzare la sicurezza antincendio anche nei progetti più complessi, senza ricorrere all’istituto della deroga.
Al contempo, la progettazione delle piccole attività potrà avvalersi delle soluzioni antincendio conformi precostituite, applicabili dal progettista senza alcuna necessaria valutazione preliminare. Una progettazione quindi che si attaglia al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi alla dimensione e complessità dell’attività che viene progettata”.