Sono state approvate le modifiche al Codice prevenzione incendi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95/2019 del decreto del 12 aprile 2019, con oggetto:
“Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Le modifiche interessano 41 attività, presenti nell’Allegato 1 del dpr n. 151/2011; per queste attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diviene, di conseguenza, il solo riferimento progettuale.
L’obbligo va a toccare le attività di nuova realizzazione ma anche le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti nel caso in cui le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento risultino compatibili con gli interventi da realizzare.
Gli aggiornamenti chiariscono inoltre che le disposizioni presenti nel Codice possono rappresentare un utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità
dell’Allegato 1 al dpr n. 151/2011.
Attività escluse
Per il momento risulteranno escluse, da questo onere, le RTV attuali (così come riportato all’art. 3 del decreto):
66 – strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
67 – asili nido;
69 – attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
75 – depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;
per le quali l’uso del Codice rimarrà un’opzione volontaria, alternativa alle pregresse regole tecniche prescrittive.
Le novità del decreto
Attraverso il nuovo documento di prassi sono introdotti due elementi di novità:
1- l’estensione del campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’Allegato I al dpr n. 151/2011). Chiarendo, nello specifico:
- l’introduzione dell’attività 69: l’emanazione della RTV ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicazione del Codice;
- l’introduzione dell’attività 72, legata all’RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l’introduzione dell’attività 73.
2 – l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi“. Il decreto di modifica è relativo alla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:
- il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione“;
- il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- per gli interventi di modifica non rientranti nel caso 2), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività;
- il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell’allegato I, sia per quelle non ricadenti nell’allegato I);
- per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale ed il Codice.