Ha trovato pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale, il Decreto 2 settembre 2019 (GU. n. 248 del 22 ottobre 2019) di aggiornamento e integrazione del decreto 11 maggio 2016 regolatorio del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
Si tratta dell’esito conclusivo di una attività di indagine particolarmente approfondita che ha interessato diverse amministrazioni e autorità indipendenti e che ha previsto specifiche modalità di consultazione e accesso ai dati contenuti nel Catasto.
Per quanto concerne il contenuto del decreto, il DM 2 settembre 2019 prevede tre ulteriori articoli al dettato del decreto istitutivo del SINFI: nello specifico viene regolata la Consultazione e l’accesso al SINFI e tratta delle informazioni riguardanti le reti pubbliche di comunicazioni e le altre infrastrutture fisiche, funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ad eccezione dei cavi, compresa la fibra inattiva, e degli elementi di rete utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, attraverso Infratel Italia S.p.A.. Sono permessi anche qualora le reti pubbliche di comunicazioni e le altre infrastrutture fisiche sopra descritte, fossero dismesse.
Sono presenti poi, le differenziazioni delle informazioni in “informazioni di base”; “informazioni su caratteristiche fisiche”; “informazioni ulteriori”, dettagliate in art. 6.
Sempre l’art.6 stabilisce che si sono rese accessibili le informazioni minime inerenti le opere di genio civile, in corso o programmate, conferite al Sinfi, e si applicano i dettami relativi ai servizi di rete di consultazione e scaricamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
All’interno dell’art. 7 si chiariscono i Soggetti legittimati alla consultazione e all’accesso, nello specifico si citano gli operatori di rete, le pubbliche amministrazioni nonché i responsabili da loro indicati che avranno credenziali per la consultazione delle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche di alloggiamento delle reti pubbliche di comunicazione, delle reti di acque reflue, delle reti del gas, delle reti di elettricità compresa l’illuminazione pubblica e delle reti di altri servizi, documentate nel sottosuolo e sul soprassuolo del territorio nazionale e raccolte nel Sinfi.
L’articolo 8 prevede che durante la trasmissione delle informazioni al SINFI, gli operatori di rete e i gestori di infrastrutture fisiche avranno l’obbligo di riportare i dati di cui richiedano la sottrazione all’accesso, specificandone i motivi, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni conferite connesse alla sicurezza e all’integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica, ovvero per la tutela di dati riservati, dei segreti tecnici e commerciali.