Il Codice di Prevenzione incendi (DM 3/8/2015) riceve un ulteriore aggiornamento al fine di intercettare le evoluzioni delle vigenti disposizioni tecniche in base ai più recenti standard internazionali: pertanto grazie al DM 18 ottobre 2019 viene totalmente sostituito l’allegato 1 del Codice di prevenzione Incendi.
Il nuovo decreto sarà vigente 20 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta Ufficiale (avvenuto in GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 – Suppl. Ordinario n. 41)
Gli aggiornamenti previsti dal DM 18 ottobre 2019 si occupano delle seguenti sezioni:
a) Sezione G – Generalità;
b) Sezione S – Strategia antincendio;
c) Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M – Metodi.
Da ricordare che qualora si utilizzino i metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 (Metodi di Progettazione per la sicurezza antincendio) dell’allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, si applicano l’art. 3 (Domanda di parere di conformità sul progetto), comma 3 (la durata del servizio, al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell’allegato VI al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due) e l’art. 4 (Domanda di deroga), comma 2 (la durata del servizio al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto – determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 – maggiorata del 50%) del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).