Versione aggiornata Codice appalti 2019

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Disponibile l’ultima versione del Codice appalti aggiornato al decreto fiscale (Legge n. 157/2019), in formato PDF.

Infatti la Legge n. 157/2019 (ovvero il decreto fiscale 2020), ha previsto due modifiche relative al rating di impresa, nel Codice appalti (dlgs 50/2016).

Nello specifico sono stati aggiornati:

  • l’art 83 – comma 10 – in materia di rating di impresa;
  • l’art 95- comma 13 – riguardante il rating di legalità e di impresa.

Queste le modifiche previste dalla Legge n.157/2019:

”    Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L’ ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,”;

b) all’articolo 95, il comma 13 e’ sostituito dal seguente: “13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.”