Il Tar di Perugia, ricorrendo alla sentenza n. 40/2020 precisa quando per l’installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio risulti necessario il permesso di costruire e quando al contrario rientra nelle attività di edilizia libera in quanto vano tecnico.
Secondo il Tar Umbria il costante orientamento giurisprudenziale stabilisce che:
- la canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380);
- a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 209).