Con Decreto sicurezza obbligo di piano di emergenza interna per rifiuti

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Previsto l’obbligo di piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti; disciplina inserita a sorpresa dall’art. 26-bis della legge di conversione n. 132/2018.

 

Infatti la legge di conversione del “DL sicurezza” è intervenuta inaspettatamente anche nel settore dei rifiuti.

L’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018) in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha previsto, per gli impianti di trattamento rifiuti, l’obbligo di predisporre un apposito “piano di emergenza interna”.

Con ogni probabilità, la nuova disciplina è stata resa necessaria dalla spinta emotiva degli episodi incidentali di cui sono stati oggetto, negli ultimi mesi, alcuni impianti di stoccaggio rifiuti e che hanno provocato preoccupazione nell’opinione pubblica.

Rimangono comunque dubbi sul merito e sul metodo, in quanto il tutto contribuisce a fare del quadro normativo sui rifiuti un qualcosa di ancora più incerto, frammentario e disorganico.

In più il nuovo onere è valido indiscriminatamente per tutti gli impianti (tutti gli impianti di stoccaggio e – con una terminologia disarmonica con il D.Lgs. n. 152/2006 – a quelli di «lavorazione» dei rifiuti), senza considerazioni della dimensione e del regime autorizzatorio (Aia, ordinario o semplificato), e neppure della tipologia dei rifiuti trattati e delle operazioni svolte (impianti esistenti così come quelli di nuova costruzione).

Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna dovrà essere approntato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia, entro il 4 marzo 2019).

Lo scopo del piano (che andrà riesaminato e, se necessario, aggiornato dal gestore almeno ogni tre anni) è di:

«a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante».

La disciplina stabilisce, poi, che il prefetto abbia l’obbligo di elaborare un “piano di emergenza esterna”, per scongiurare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti; per questo, dovrà stabilire le linee guida per la predisposizione del predetto piano e per la relativa informazione alla popolazione un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.