La Risoluzione del 5 dicembre 2018, la n. 84, predisposta dall’Agenzia delle Entrate presenta delucidazioni riguardo la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici come anche per quelli indirizzati all’abbattimento del rischio sismico.
L’Ente, nello specifico, informa che l’unica condizione di efficacia per la corretta cessione del credito inerente interventi svolti sulle parti comuni degli edifici, è rappresentata dalla comunicazione inviata all’Agenzia da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato.
Ininfluente la forma che viene utilizzata. La disciplina, infatti, non descrive nel dettaglio i dettami da seguire per il perfezionamento della cessione né contiene prescrizioni riguardo alla forma con cui procedere com la cessione.
In aggiunta, il documento di prassi chiarisce che, per l’imposta di registro, qualora l’atto di cessione del credito sia redatto in forma scritta non vi è l’obbligo di registrazione, giacché è applicabile l’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986, inerenti proprio gli atti per cui è assente l’obbligo di richiedere la registrazione.