Il corpo dei Vigili del Fuoco, attraverso la nota del 28 novembre 2018 (prot. n. 16419), si esrpime in materia di obbligo di SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 anche per le attività temporaneamente sospese o sotto la soglia dei 25 posti letto.
Risulta così essere il fulcro del documento di prassi della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, proprio la tempistica di adeguamento alla normativa antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Questa specifica espressione è conseguente l’istanza di chiarimento relativa all’obbligo di presentare, a prescindere, la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 perché si possa godere della proroga dei termini al 30 giugno 2019 ex art. 1, comma 1122, lettera i), legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche qualora l’attività ricettiva turistico alberghiera risulti temporaneamente sospesa ovvero risulti essere in possesso di una capacità ricettiva temporaneamente inferiore alle soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi.