Rinvii per adeguamento antincendio edifici storici

Home   /   Rinvii per adeguamento antincendio edifici storici

Nella Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” si affrontano anche gli aspetti legati alla prevenzione incendi contenuti nei commi 566-568 dell’articolo 1, in tema di adeguamento antincendio degli edifici storici non oltre il 31 dicembre 2022.

 

Sarà onere di un prossimo decreto (o più decreti) determinare le modalità e i tempi dell’adeguamento dopo una opportuna ricognizione degli immobili esistenti.

Edifici storici (Articolo 1 comma 566-568)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (entrata in vigore il 1 gennaio 2019) il Ministero per i beni e le attività culturali avrà l’obbligo di attuare una ricognizione degli immobili soggetti al controllo di prevenzione incendi in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri (comma 566).
Ciascun ministero (comma 577) interessato dovrà attuare, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti interministeriali emanati dal Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione.

Il decreto/i decreti dovranno fissare le adeguate misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, per l’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto/più decreti e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 568 predispone, poi, che per l’attuazione di quanto sopra previsto, si potrà provvedere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, incluse quelle derivanti dalla riassegnazione dei fondi per l’attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.