Novità per quanto riguarda gli organismi di certificazione, organismi di attestazione e banca dati nazionale per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alla vendita di gas e delle attività di installazione e manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature.
Attravetrso il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019 – l’Italia ha recepito il nuovo regolamento dell’Unione europea che sostituisce il precedente regolamento comunitario 842/2006.
Con il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra si punta a:
– determinare gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica;
– determinare le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
– determinare le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione;
– fissare le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
– regolare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
– regolare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alla vendita di gas fluorurati a effetto serra e delle attività di installazione e manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature;
– determinare i sistemi di comunicazione delle informazioni per la raccolta dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione di questo stesso regolamento;
– regolare l’etichettatura delle apparecchiature.
All’interno dell’allegato A si riportano i requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche, mentre nell’allegato B sono presenti i requisiti degli organismi di certificazione delle imprese e, quindi, l’allegato C contiene i requisiti degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche.