Dopo circa un anno dall’emanazione della circolare 15 marzo 2018 «Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi», il ministero dell’Ambiente è intervenuto per un aggiornamento della stessa «alla luce di alcune pertinenti osservazioni presentate (…) coinvolgendo opportunamente anche le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare, al fine di addivenire ad un’ottimizzazione ed aggiornamento dei relativi contenuti».
Mediante la nuova circolare 21 gennaio 2019, prot. 0001121 (sostitutiva e abrogativa della precedente datata 15 marzo 2018), hanno subito un processo di revisione le parti inerenti:
– il contesto autorizzativo degli stoccaggi;
– la prestazione delle garanzie finanziarie;
– la prevenzione del rischio negli impianti di gestione;
– le prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi, punto che, a sua volta, comprende: l’ubicazione degli impianti, l’organizzazione e i requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi, nonché gli impianti tecnologici e i sistemi di protezione e sicurezza ambientale;
– le modalità di gestione, paragrafo, a sua volta, suddiviso in: modalità e accorgimenti operativi e gestionali e gestione delle emergenze;
– i controlli ambientali.
Oggetto dell’applicazione del documento sono gli impianti:
– dai quali i rifiuti ivi depositati sono poi inviati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
– che sottopongono i rifiuti a ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 oppure ai punti da D1 a D14;
– di stoccaggio o raggruppamento comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione;
– di stoccaggio di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.