Disponibili importanti chiarimenti sulla documentazione per l’iscrizione nella categoria 6.
Infatti, mediante la delibera n. 5/2019, il comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha delineato alcuni punti relativi al trasporto transfrontaliero di rifiuti bilaterale su strada in transito sui territori della Comunità europea e della Svizzera.
Nello specifico, l’Albo ritiene valida l’autorizzazione rilasciata dall’autorità elvetica ai fini della dimostrazione del requisito per l’iscrizione nella categoria 6 anche relativamente alla dimostrazione della capacità finanziaria; al contrario è inapplicabile la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Il documento, infine, si concentra sulla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a beneficio dei lavoratori (requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera e), D.M. n. 120/2014).