Previsto per il 2019 l’avvio della nuova detrazione bonus verde per i lavori in casa, introdotta, per l’anno d’imposta 2018, dalla circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi.
Specificatamente, le Entrate stabiliscono che per la detrazione, vanno eliminate le spese affrontate per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini indicati dalla norma
- i lavori in economia.
Il bonus verde, è stato inserito nell’ordinamento dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 12 a 15 della legge n. 2017, n. 205) e stabilisce, dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate affrontate per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti (incluse pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili).
Si sottolinea che:
” la detrazione spetta per le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi la detrazione spetta solo se tali interventi sono permanenti e si riferiscono ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali qualora risultino connesse all’esecuzione degli interventi in esame, sono ammesse anche le spese di progettazione degli interventi in commento qualora il medesimo contribuente effettui gli interventi su più unità immobiliari, il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; in tal caso il beneficio fiscale spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile ai fini dell’ammissione del costo alla detrazione fiscale, il documento di spesa deve contenere il codice fiscale del beneficiario della detrazione, nonché la descrizione dell’intervento ed il pagamento deve essere effettuato con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, quali assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come, ad esempio, carte di credito, bancomat, bonifici.”