Nella versione finale e quindi nella conversione in legge del DL 32/2019: “Sblocca Cantieri”, ha trovato posto, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione, il comma 19 all’art.1.
Tale novità, con l’obiettivo di potenziare l’efficacia dell’economia circolare, riscrive il comma 3 dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).
La versione precedente del comma 3 dell’articolo 184-ter descriveva in qualità di normativa pregressa da applicarsi nelle more della definizione di decreti ministeriali sui criteri di recupero dei rifiuti, esclusivamente i DM n.161/1998 e n.269/2005 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, oltre alla precedente circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999 (contenente precisazioni sulla nozione di rifiuto).