Mediante il regolamento (Ue) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 (pubblicato in G.U.C.E. L del 10 ottobre 2019, n. 259) sono stati introdotti aggiornamenti all’allegato V al regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio inerente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (altrimenti noto come “Reach”).
Nel dettagli, al regolamento (Ce) n. 1907/2006 sono state apportate, nel corso degli anni, più di cinquanta modifiche; soprattutto, l’allegato V (il quale insieme alla IV è inerente casi di esenzione dalla disciplina) dalle 9 voci originarie, ora ne prevede 13. L’ultima modifica, appunto, aggiunge, alla voce 12, “Compost e biogas” il “digestato”.
Tale variazione si è resa necessaria alla luce del fatto che: «Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche.
Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n.1907/2006.
Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell’elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento».