Si torna a parlare del Decreto Fer: per poter avere accesso ai fondi bisognerà procedere con l’iscrizione ai registri e partecipare alle aste. I soggetti richiedenti devono garantire una determinata solidità finanziaria in relazione all’entità del progetto.
Come noto, il fine del decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 luglio 2019 «Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione» (cosiddetto “decreto Fer”), è quello di normare le nuove modalità e i requisiti di accesso agli incentivi destinati al supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Gli impianti ammessi al fondo sono:
- impianti fotovoltaici di nuova costruzione da realizzarsi non in zona agricola;
- impianti idroelettrici;
- impianti eolici on-shore;
- impianti che producono gas derivante da processi di depurazione.
Nello specifico, l’obiettivo dovrebbe essere quello di permettere l’installazione di circa 8000 MW, incrementando di 12 miliardi di kWh la produzione da fonti rinnovabili ricorrendo ad investimenti previsti intorno ai 10 miliardi.
Per poter ottenere gli incentivi bisognerà procedere mediante l’iscrizione ai registri e partecipare alle aste e i soggetti richiedenti devono comprovare una determinata solidità finanziaria in relazione all’entità del progetto.
Il gestore dei servizi energetici (Gse), nel regolamento operativo del 23 agosto 2019, ha chiarito quali siano le specifiche istruzioni per l’iscrizione ai registri e alle aste: si tratta di un documento che illustra le necessarie indicazioni per avanzare le richieste di accesso ai fondi.