Approvata nuova regola tecnica verticale Autorimesse

Home   /   Approvata nuova regola tecnica verticale Autorimesse

Rilevanti novità per l’aggiornata RTV di prevenzione incendi autorimesse:

non ci sarà più distinzione tra pubblico e privato, ci saranno misure meno gravose qualora gli occupanti abbiano familiarità con l’edificio, introdotta una semplificazione per le valutazioni Atex e nuova formula per il raggio di influenza.

Queste sono in estrema sintesi, le principali novità in arrivo in materia di prevenzione incendi autorimesse: infatti nella seduta del 16 ottobre 2019 il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) dei Vigili del Fuoco ha dato il via libera definitivo alla Regola Tecnica Verticale (RTV) per le autorimesse e per gli asili nido, che convergerà nel decreto ministeriale 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).

La regola tecnica è relativa alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² di cui all’allegato I del dpr n. 151/2011 individuate con il numero 75:

“Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²”.

Risulta altresì applicabile alle attività di nuova realizzazione come anche in caso di ampliamenti o modifiche, purché le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, risultino realmente compatibili con gli interventi da realizzare.

Nella nuova RTV per autorimesse si stabilisce così che:

  • non ci sarà più distinzione tra autorimesse pubbliche e private per disposizione della strategia antincendio;
  • la classificazione delle attività si svolge anche in relazione alle peculiarità prevalenti degli occupanti e non solo alla quota dei piani e alla superficie;
  • relativamente alla classificazione dell’autorimessa, ci si baserà sui soli piani destinati ad autorimessa e non più alla quota del fabbricato;
  • le misure da attuare diventano meno gravose per quote dei piani comprese tra meno uno e più sei metri;
  • vi sarà la possibilità di omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive nelle autorimesse progettate e gestite seguendo i dettami in essa contenuti (valutazioni Atex);
  • viene introdotta una formula che garantisce l’aumento del raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 m (l’incremento di Roffset è proporzionale all’altezza dei locali stessi);
  • decadono le prescrizioni specifiche per gli autosilo per la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco;
  • saranno meno gravose le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 m2) in compartimenti distinti;
  • saranno maggiormente precise le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti, comprese quelle verso compartimenti di altre attività;
  • sarà previsto il divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose (a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio);
  • sarà inserito il divieto di parcamento per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica;
  • dovrà essere definito impiegando la progettazione prestazionale del capitolo “Metodi” della Rto in presenza di monta auto con occupanti a bordo il sistema di esodo.