Resa pubblica la nuova Circolare della Direzione Centrale Prevenzione (Circolare DCPREV n. 16746 del 06 novembre 2019) la quale determina gli indirizzi applicativi sulle porte resistenti al fuoco rientranti nel settore di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione.
Specificatamente è relativo alle porte pedonali esterne, alle porte e ai cancelli industriali.
La Direzione dei VV.F. ha così presentato delucidazioni riguardo le norme armonizzate applicabili, all’indomani del 1° novembre 2019 ovvero la data in cui si è concluso il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014.
Sono altresì presenti indicazioni in materia di condizioni di commercializzazione da verificare e sulla documentazione da allegare per le porte ricadenti nel Regolamento Prodotti da Costruzione e per le porte in regime di omologazione nazionale.
Come noto, in base a quanto stabilito dall’art.5 del D.lgs 106/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, nel momento in cui un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il fabbricante presenta una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.
Il primo novembre si è concluso il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”. Per la DoP e la marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco bisogna che si utilizzi solo con le correlate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte.
Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono le seguenti:
- EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
- EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.
Alla luce di ciò dal primo novembre 2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate rispettando le procedure fissate nel Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione di prestazione).
Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.