Disponibile il testo della bozza della Regola Tecnica Verticale relativa alla prevenzione incendi nelle strutture sanitarie con più di 25 posti letto.
La normativa nazionale stabilisce che tutte le strutture sanitarie, nuove ed esistenti, debbano dotarsi di adeguati sistemi di protezione antincendio.
Essendo ormai vigente dal 7 ottobre 2011 il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al dpr n. 151/2011, gli ospedali (e analoghi) fanno parte del punto 68 dell’allegato I al decreto; contrariamente a quanto previsto dal vecchio elenco del dm del 1982, contempla anche attività prima non soggette (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio).
Per svolgere la prevenzione incendi, le strutture sanitarie devono predisporre e gestire il necessario affinché:
- si minimizzino le cause di incendio;
- si garantisca la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- si vincoli la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
- si limiti la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- si garantisca la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- si assicuri la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
La bozza della nuova Regola Tecnica Verticale in merito alle strutture sanitarie presenta modifiche alle disposizioni di prevenzione incendi inerenti:
” le strutture sanitarie, con numero di posti letto P > 25, che erogano prestazioni:
- in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno
- residenze sanitarie assistenziali (RSA)
- le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 (per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura compresa di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima).”
Per la progettazione della sicurezza antincendio delle case di riposo per anziani con numero di posti letto P > 25 è utilizzabile la RTV V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”.
La bozza non in vigore della nuova RTV sarà integrata nel Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015), nella sezione V.