É stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
Nello specifico, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019, n. 273 del decreto del ministero dell’Interno 8 novembre 2019 (che arriva a breve distanza dal D.P.R. 6 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2019, n. 248, che ha dettato le nuove disposizioni regolamentari per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile) si definiscono:
- il campo di applicazione (impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar);
- gli obiettivi (realizzare impianti sicuri per le persone e per le squadre di soccorso, che evitino il formarsi di accumuli pericolosi del combustibile e che non danneggino i locali vicini a quelli contenenti gli impianti in caso di incidente);
- l’impiego dei prodotti per uso antincendio che devono essere identificabili, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto e accettati dal responsabile dell’attività/dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
All’interno degli allegati si trovano inoltre le specifiche tecniche e progettuali.
Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle nuove disposizioni, fatte salve alcune limitate eccezioni.