L’Amministrazione Finanziaria attraverso la risoluzione 96/E del 20 novembre 2019, ha istituito i codici tributo al fine di garantire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
L’articolo 10 del dl n. 34/2019 (decreto Crescita), convertito nella legge n. 58/2019, ha comunque introdotto alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per Ecobonus e Sismabonus.
Nello specifico, i commi 1 e 2 dell’articolo 10 permettono ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di scegliere, in vece dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Il fornitore recupera lo sconto nella modalità di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi può, alternativamente, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Confermata l’esclusione della cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Già attraverso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 si chiarirono le modalità di attuazione delle suddette disposizioni.
Il Fisco, ora, al fine di permettere ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ricorrendo al modello F24, hanno previsto i codici tributo:
6908 – Ecobonus (ai sensi dell’articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013);
6909 – Sismabonus (ai sensi dell’articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013).
Durante la compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo si trovano nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli venuti fuori dalle comunicazioni di esercizio dell’opzione per lo sconto, inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019.
Perché i crediti risultino utilizzabili in compensazione, c’è bisogno che il fornitore confermi l’esercizio dell’opzione e dimostri la realtà dello sconto, ricorrendo alle funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Durante la compilazione dei modelli F24 ricevuti l’Agenzia delle entrate procede con controlli automatizzati per valutare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non superi l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.